Una bozza di compravendita fatta rileggere a un modello di linguaggio è una richiesta ragionevole: le clausole si somigliano, un controllo in più costa poco e la macchina non si stanca alla terza rilettura. Il problema non è la domanda che si fa. È il documento che si allega alla domanda.
Per il notaio la norma non è quella degli altri professionisti
L’articolo 622 del codice penalesi apre in una scheda nuova, quello sul segreto professionale, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa, e si procede solo a querela della persona offesa. È la norma che si applica a un avvocato o a un commercialista.
Il notaio ha in mano anche l’altra. Quando agisce come pubblico ufficiale, cioè quando riceve un atto, vale l’articolo 326: il pubblico ufficiale che rivela notizie d’ufficio che devono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La distinzione è quella fra la funzione pubblica e l’attività di consulenza: nel primo caso la cornice è l’articolo 326, nel secondo l’articolo 622.
Due cose cambiano, e non sono dettagli. La pena minima non è più zero. E soprattutto quel reato non è punibile a querela: non serve che qualcuno si lamenti perché il fatto sia perseguibile. «Agevolare in qualsiasi modo la conoscenza» è, per come è scritto, una formula larga: comprende il caricamento su un servizio di terzi molto prima di comprendere una confidenza fatta a voce.
Il fascicolo antiriciclaggio è un caso a parte
I dati raccolti per l’adeguata verifica non sono documenti come gli altri. Hanno una finalità stabilita dalla legge, un termine di conservazione di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla fine del rapporto continuativo, e un regime di accesso che il decreto legislativo 231/2007si apre in una scheda nuova disciplina per intero. Un modello che li legge per rispondere a una domanda non rientra in quella finalità, e non ci rientra perché la risposta è utile.
C’è poi l’articolo 39, che è la parte in cui questo discorso smette di essere teorico. Vieta a chi ha l’obbligo di segnalare un’operazione sospetta, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di comunicare al cliente o a terzi che la segnalazione è stata fatta, che l’Unità di informazione finanziaria ha chiesto altro, o che ci sono o potrebbero esserci accertamenti in corso. Le eccezioni sono elencate, e sono altri professionisti dello stesso studio o dello stesso gruppo che applicano misure equivalenti.
Un fornitore di intelligenza artificiale non è in quell’elenco. Se in un testo incollato c’è traccia della valutazione che ha portato a una segnalazione, la comunicazione a un terzo è avvenuta, e il divieto dell’articolo 39 non prevede un’eccezione per «l’ho messo dentro un programma per farmelo riassumere».
Che cosa c’è dentro una bozza, valore per valore
Una compravendita porta nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e stato civile di ogni parte; il regime patrimoniale; il prezzo e le modalità di pagamento con gli estremi dei bonifici; la provenienza del bene; e i dati catastali, cioè comune, foglio, particella ed eventuale subalterno.
Quest’ultima riga è quella che si sottovaluta. Un identificativo catastale è un indirizzo, e un indirizzo in Italia è pubblicamente interrogabile: togliere i nomi da un atto e lasciare foglio e particella significa lasciare il modo di risalire alle persone in due passaggi. Nell’ordine dei valori da togliere, il catasto non viene dopo i nomi, viene insieme.
Quali domande non hanno bisogno dell’atto
Prima di chiedersi come far uscire una bozza in sicurezza conviene chiedersi quante volte serve farla uscire, e la risposta sorprende: quasi mai. Buona parte di quello che si chiede a un modello in uno studio notarile riguarda la forma, e la forma non contiene nessuna parte.
Non hanno bisogno di un dato di nessuno: far riformulare una clausola di garanzia per i vizi; confrontare due varianti di un patto di riservato dominio; chiedere come si articola una servitù di passaggio su un fondo intercluso; farsi spiegare la differenza fra due regimi patrimoniali; chiedere quali menzioni urbanistiche vanno inserite in una compravendita di fabbricato; far scrivere una clausola generica da adattare poi al caso. Sono domande sul formulario, e il formulario è la parte del mestiere che si è sempre potuta condividere.
Hanno bisogno del documento, invece: la rilettura di coerenza fra premessa e dispositivo, il confronto fra due versioni della stessa bozza, l’estrazione delle menzioni già presenti, il controllo che un dato compaia identico in tutte le sue occorrenze. Sono i casi in cui il testo deve uscire per intero, ed è esattamente lì che serve un testo con i segnaposto invece di uno con i nomi. Come si separano le due cose è un discorso a parte.
La firma resta del notaio, e la legge lo scrive
C’è una condizione, nell’articolo 13 della legge 132/2025si apre in una scheda nuova, che per quasi tutti i professionisti è un limite da rispettare e per un notaio è la descrizione del mestiere: il lavoro intellettuale della persona deve restare prevalente su quello della macchina (la legge, per esteso, sta qui).
La cosa notevole è che per il notariato quella condizione era già scritta, e da centododici anni. L’articolo 47 della legge notarilesi apre in una scheda nuova (la legge 16 febbraio 1913, n. 89) chiede al notaio di indagare la volontà delle parti e di curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione integrale dell’atto. È una norma nata per tutt’altro, e risponde alla domanda sull’intelligenza artificiale meglio di quasi tutto quello che è stato scritto dopo: indagare una volontà è un’attività che si fa con le persone davanti, e la direzione della compilazione non è una cosa che si possa affidare a uno strumento, per bravo che sia.
Il che, letto al contrario, è anche il permesso: se la direzione resta al notaio, l’ausilio è ammesso. L’articolo 47 non vieta il formulario, non ha mai vietato il gestionale e non vieta un modello che propone un testo. Distingue chi propone da chi decide, ed è la sola distinzione che serve.
La responsabilità dell’atto sta nella firma, e la firma è di una persona: è il punto per cui esiste la figura del pubblico ufficiale. Uno strumento che prepara, verifica e ordina non la sposta di un centimetro, e non c’è clausola di un fornitore che se la prenda. Se ci fosse, sarebbe la prima cosa da non firmare.
Togliere prima, non dopo
La strada praticabile è la stessa che vale per gli altri studi, con una lista di valori più lunga. Il testo che esce porta segnaposto stabili al posto dei dati: [FULLNAME_1] resta la stessa persona per tutto il documento, quindi il modello capisce ancora chi vende e chi compra, e la risposta si può rileggere sul caso vero rimettendo i valori al loro posto.
La condizione è che la sostituzione avvenga sul computer dello studio, prima che il testo si muova. Omissia è fatta per questo: l’analisi e il modello che riconosce i valori girano in locale, i dati catastali stanno nel vocabolario insieme a codici fiscali, partite IVA e IBAN, e la corrispondenza fra segnaposto e valori veri resta cifrata sulla macchina e sparisce con la pratica.
La differenza fra oscurare e sostituire, che qui decide se la risposta del modello si può usare o solo leggere, sta nell’articolo dedicato.