L’adeguata verifica produce un fascicolo che nessuno legge volentieri: documenti di identità, visure, dichiarazioni sul titolare effettivo, provenienza dei fondi, note interne sulla valutazione del rischio. È esattamente il tipo di materiale per cui un riassunto automatico sembra una buona idea, e per cui non lo è.
Quei dati hanno una finalità sola
Il decreto legislativo 231/2007si apre in una scheda nuova non raccoglie dati «per lo studio»: li raccoglie per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e quella finalità si porta dietro tutto il resto, incluso il termine di conservazione di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla fine del rapporto continuativo.
Un principio del GDPRsi apre in una scheda nuova che qui si applica per intero è quello di limitazione della finalità: i dati raccolti per uno scopo non si usano per un altro incompatibile. Mandarli a un fornitore terzo perché produca una sintesi è un altro scopo, e la compatibilità va argomentata prima, non dopo. La risposta che regge poco è «era comunque per la stessa pratica».
Che cosa c’è dentro, davvero
Il fascicolo è più denso di quanto la parola «verifica» faccia pensare, e conviene averne l’elenco davanti prima di decidere che cosa può uscire. Dentro ci sono: il documento d’identità, con fotografia, numero, autorità e data di rilascio; il codice fiscale e i dati anagrafici completi; la dichiarazione sul titolare effettivo, che porta con sé nomi, date di nascita e percentuali di partecipazione di persone che spesso non sono nemmeno presenti in studio; la visura camerale con l’intera catena societaria; i documenti sulla provenienza dei fondi, cioè estratti conto, atti di provenienza, a volte dichiarazioni dei redditi.
E poi ci sono le due parti che non arrivano dal cliente ma le produce lo studio, e sono le più delicate: il controllo sulle persone politicamente esposte e sulle liste di misure restrittive, e la valutazione del rischio con il punteggio che le è stato attribuito. Quest’ultima è un’opinione dello studio su una persona, scritta e conservata per dieci anni. Non è un dato che il cliente ha dato: è un giudizio che lo riguarda, e per questo l’uscita di quella riga pesa più dell’uscita di un documento d’identità.
E poi c’è l’articolo 39, che non ha eccezioni utili
La parte in cui il discorso smette di essere una valutazione di rischio è il divieto di comunicazione. L’articolo 39 vieta a chi ha l’obbligo di segnalare un’operazione sospetta, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di comunicare al cliente o a terzi che la segnalazione è stata fatta, che l’Unità di informazione finanziaria ha chiesto ulteriori informazioni, o che esistono o potrebbero esistere accertamenti.
Le eccezioni ci sono e sono elencate: riguardano professionisti che esercitano in forma associata, come dipendenti o collaboratori, anche in Paesi terzi, purché applichino misure equivalenti, e le informazioni scambiate si possono usare solo per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Un fornitore di intelligenza artificiale non rientra in nessuna di quelle categorie. Se un testo incollato porta con sé la valutazione che ha portato alla segnalazione, o anche solo la nota interna che la ipotizza, la comunicazione a un terzo è avvenuta. Non c’è un’eccezione per «l’ho fatto leggere a un programma».
La sanzione, che qui non è una multa amministrativa
Su quasi tutti i temi di questo blog la conseguenza di uno sbaglio è un procedimento amministrativo, o un problema deontologico, o un contenzioso. Qui no, e vale la pena dirlo per intero perché cambia il peso della decisione.
Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo 231/2007 punisce chi, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione dell’articolo 39, comma 1 (e quello dell’articolo 41, comma 3) con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Per un notaio, che sulla stessa materia è già esposto all’articolo 326 del codice penalesi apre in una scheda nuova in quanto pubblico ufficiale, le due cornici si sommano invece di escludersi.
La conseguenza pratica non è di fare più attenzione: l’attenzione, alle sette di sera, è la cosa che finisce per prima. È di non mettersi nella condizione di doverne avere: se il fascicolo antiriciclaggio non può fisicamente uscire perché lo strumento lavora dove il fascicolo sta, la domanda «era il caso» non si presenta mai.
Che cosa si può automatizzare, allora
Molto, a condizione che il fascicolo non esca. La lettura di un documento di identità, il confronto fra una visura e una dichiarazione, la preparazione di una scheda: sono lavori che si possono fare con strumenti che girano sul computer dello studio, dove il dato non è mai comunicato a nessuno perché non si muove.
La distinzione utile non è fra «uso l’AI» e «non la uso»: è fra strumenti che portano il documento al modello e strumenti che portano il modello al documento. Solo i primi fanno una comunicazione a terzi, ed è quella la cosa che l’articolo 39 vieta.
Se una parte del testo deve comunque uscire
Per le domande che richiedono un modello grande, la strada è la sostituzione prima dell’invio: nomi, codici fiscali, partite IVA, IBAN, indirizzi, dati catastali e importi diventano segnaposto stabili, e la corrispondenza fra segnaposto e valori veri resta cifrata sul computer.
Resta un limite che vale la pena scrivere: la pseudonimizzazione riduce il rischio, non cancella il divieto dell’articolo 39. Un testo da cui è stato tolto ogni identificativo ma che descrive un’operazione riconoscibile è ancora una comunicazione su quella operazione. La prima domanda resta se il contenuto debba uscire, e solo la seconda è in che forma.
Che cosa contiene una bozza di atto, valore per valore, sta nell’altro articolo.