Salta al contenuto
Scarica

Il fascicolo antiriciclaggio non è un documento come gli altri

5 min di lettura

In breve

  • I dati dell’adeguata verifica hanno una finalità stabilita dalla legge e dieci anni di conservazione: un riassunto non è quella finalità.
  • L’articolo 39 vieta di comunicare a terzi che una segnalazione è stata fatta, e le eccezioni elencate non comprendono un fornitore.
  • La distinzione utile è fra strumenti che portano il documento al modello e strumenti che portano il modello al documento.

L’adeguata verifica produce un fascicolo che nessuno legge volentieri: documenti di identità, visure, dichiarazioni sul titolare effettivo, provenienza dei fondi, note interne sulla valutazione del rischio. È esattamente il tipo di materiale per cui un riassunto automatico sembra una buona idea, e per cui non lo è.

Quei dati hanno una finalità sola

Il decreto legislativo 231/2007si apre in una scheda nuova non raccoglie dati «per lo studio»: li raccoglie per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e quella finalità si porta dietro tutto il resto, incluso il termine di conservazione di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla fine del rapporto continuativo.

Un principio del GDPRsi apre in una scheda nuova che qui si applica per intero è quello di limitazione della finalità: i dati raccolti per uno scopo non si usano per un altro incompatibile. Mandarli a un fornitore terzo perché produca una sintesi è un altro scopo, e la compatibilità va argomentata prima, non dopo. La risposta che regge poco è «era comunque per la stessa pratica».

Che cosa c’è dentro, davvero

Il fascicolo è più denso di quanto la parola «verifica» faccia pensare, e conviene averne l’elenco davanti prima di decidere che cosa può uscire. Dentro ci sono: il documento d’identità, con fotografia, numero, autorità e data di rilascio; il codice fiscale e i dati anagrafici completi; la dichiarazione sul titolare effettivo, che porta con sé nomi, date di nascita e percentuali di partecipazione di persone che spesso non sono nemmeno presenti in studio; la visura camerale con l’intera catena societaria; i documenti sulla provenienza dei fondi, cioè estratti conto, atti di provenienza, a volte dichiarazioni dei redditi.

E poi ci sono le due parti che non arrivano dal cliente ma le produce lo studio, e sono le più delicate: il controllo sulle persone politicamente esposte e sulle liste di misure restrittive, e la valutazione del rischio con il punteggio che le è stato attribuito. Quest’ultima è un’opinione dello studio su una persona, scritta e conservata per dieci anni. Non è un dato che il cliente ha dato: è un giudizio che lo riguarda, e per questo l’uscita di quella riga pesa più dell’uscita di un documento d’identità.

E poi c’è l’articolo 39, che non ha eccezioni utili

La parte in cui il discorso smette di essere una valutazione di rischio è il divieto di comunicazione. L’articolo 39 vieta a chi ha l’obbligo di segnalare un’operazione sospetta, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di comunicare al cliente o a terzi che la segnalazione è stata fatta, che l’Unità di informazione finanziaria ha chiesto ulteriori informazioni, o che esistono o potrebbero esistere accertamenti.

Le eccezioni ci sono e sono elencate: riguardano professionisti che esercitano in forma associata, come dipendenti o collaboratori, anche in Paesi terzi, purché applichino misure equivalenti, e le informazioni scambiate si possono usare solo per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un fornitore di intelligenza artificiale non rientra in nessuna di quelle categorie. Se un testo incollato porta con sé la valutazione che ha portato alla segnalazione, o anche solo la nota interna che la ipotizza, la comunicazione a un terzo è avvenuta. Non c’è un’eccezione per «l’ho fatto leggere a un programma».

La sanzione, che qui non è una multa amministrativa

Su quasi tutti i temi di questo blog la conseguenza di uno sbaglio è un procedimento amministrativo, o un problema deontologico, o un contenzioso. Qui no, e vale la pena dirlo per intero perché cambia il peso della decisione.

Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo 231/2007 punisce chi, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione dell’articolo 39, comma 1 (e quello dell’articolo 41, comma 3) con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Per un notaio, che sulla stessa materia è già esposto all’articolo 326 del codice penalesi apre in una scheda nuova in quanto pubblico ufficiale, le due cornici si sommano invece di escludersi.

La conseguenza pratica non è di fare più attenzione: l’attenzione, alle sette di sera, è la cosa che finisce per prima. È di non mettersi nella condizione di doverne avere: se il fascicolo antiriciclaggio non può fisicamente uscire perché lo strumento lavora dove il fascicolo sta, la domanda «era il caso» non si presenta mai.

Che cosa si può automatizzare, allora

Molto, a condizione che il fascicolo non esca. La lettura di un documento di identità, il confronto fra una visura e una dichiarazione, la preparazione di una scheda: sono lavori che si possono fare con strumenti che girano sul computer dello studio, dove il dato non è mai comunicato a nessuno perché non si muove.

La distinzione utile non è fra «uso l’AI» e «non la uso»: è fra strumenti che portano il documento al modello e strumenti che portano il modello al documento. Solo i primi fanno una comunicazione a terzi, ed è quella la cosa che l’articolo 39 vieta.

Se una parte del testo deve comunque uscire

Per le domande che richiedono un modello grande, la strada è la sostituzione prima dell’invio: nomi, codici fiscali, partite IVA, IBAN, indirizzi, dati catastali e importi diventano segnaposto stabili, e la corrispondenza fra segnaposto e valori veri resta cifrata sul computer.

Resta un limite che vale la pena scrivere: la pseudonimizzazione riduce il rischio, non cancella il divieto dell’articolo 39. Un testo da cui è stato tolto ogni identificativo ma che descrive un’operazione riconoscibile è ancora una comunicazione su quella operazione. La prima domanda resta se il contenuto debba uscire, e solo la seconda è in che forma.

Che cosa contiene una bozza di atto, valore per valore, sta nell’altro articolo.

Da qui si continua

Le stesse domande, raccolte in una pagina sola: dove il problema si rompe in uno studio come il tuo, che cosa il programma riconosce, e le quattro cose che un cliente può chiedere.

Omissia per i notai

Domande frequenti

Posso far riassumere un fascicolo di adeguata verifica?

Non a un fornitore esterno. Quei dati hanno una finalità stabilita dal decreto legislativo 231/2007 e dieci anni di conservazione; mandarli fuori per ottenere una sintesi è un’altra finalità, e la compatibilità va argomentata prima. Con uno strumento che gira sul computer dello studio la domanda non si pone.

Che cosa vieta esattamente l’articolo 39?

Di comunicare al cliente o a terzi che una segnalazione di operazione sospetta è stata fatta, che l’Unità di informazione finanziaria ha chiesto altro, o che esistono o potrebbero esistere accertamenti. Le eccezioni riguardano professionisti dello stesso studio o gruppo che applicano misure equivalenti.

La pseudonimizzazione basta a rispettare l’articolo 39?

No. Riduce il rischio sui dati personali, ma un testo senza identificativi che descrive un’operazione riconoscibile è ancora una comunicazione su quella operazione. La prima domanda resta se il contenuto debba uscire; la forma viene dopo.

Che cosa si rischia a violare il divieto di comunicazione?

Una sanzione penale, non amministrativa. Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto 231/2007 punisce chi viola il divieto degli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3 con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. È la ragione per cui questo fascicolo va trattato diversamente da tutti gli altri.

Fonti

Sullo stesso tema

Provalo su un atto che hai già chiuso.

Tre giorni con tutte le funzioni. L’atto resta sul tuo computer, e alla fine della prova decidi tu.

Usiamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, solo con il tuo consenso, cookie di analisi per monitorarne il corretto funzionamento e migliorare l’esperienza di navigazione. Cookie policy