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L’essenzialità è una regola che avete già, usata dalla parte sbagliata

4 min di lettura

In breve

  • L’essenzialità dell’informazione decide che cosa si pubblica, e nessuno l’ha mai applicata a che cosa si carica.
  • Il regime per le finalità giornalistiche allenta gli obblighi verso l’interessato, non la sicurezza del trattamento.
  • Fra i dati che si danno a un fornitore e quelli che vanno in pagina, i primi sono sempre di più.

C’è una regola nel giornalismo italiano che esiste da prima delle chat, è scritta bene e viene applicata ogni giorno: si pubblica quello che serve a capire il fatto, non tutto quello che si sa. Vale la pena riprenderla in mano, perché è già la risposta a una domanda che sembra nuova.

Il criterio, per come è scritto

Le regole deontologichesi apre in una scheda nuova sul trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica (provvedimento del Garante del 29 novembre 2018, in vigore dal gennaio successivo) dedicano l’articolo 6 all’essenzialità dell’informazione. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale resta nell’esercizio del diritto di cronaca quando l’informazione, anche dettagliata, è indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione.

È un criterio elegante perché non fa elenchi. Non dice «non si pubblica l’indirizzo»: dice che l’indirizzo si pubblica se senza di quello il fatto non si capisce, e non si pubblica se serve solo a farti sapere dove abita quella persona. La stessa raccolta di regole torna sul punto negli articoli dedicati alla dignità delle persone malate, alla sfera sessuale e alla cronaca giudiziaria, che sono i tre posti in cui la tentazione del dettaglio in più è più forte.

Il criterio funziona, ed è applicato con serietà nelle redazioni che lo prendono sul serio. Il punto di questo articolo è che viene applicato in un momento solo, e che quel momento non è più l’unico che conta.

Due insiemi, e quello più grande non si guarda mai

Prendi un’inchiesta vera. Un fascicolo di quattrocento pagine, o tremila mail, o due anni di delibere. Ora considera due insiemi di persone.

Il primo è chi finisce nel pezzo: quattro nomi, forse sei. Su ognuno di loro la redazione farà esattamente il ragionamento dell’articolo 6, e con il legale della testata se serve. Questo insieme è piccolo e sorvegliato.

Il secondo è chi sta nel documento: il consulente che ha firmato una perizia nel 2019, l’impiegata che compare in copia in una mail di servizio, il fornitore di un appalto minore, il familiare citato in un allegato, il dipendente che ha protocollato. Sono decine di persone che non hanno nessun ruolo nella storia, che non compariranno mai in pagina e sul cui conto nessuno farà mai il ragionamento dell’essenzialità, perché non c’è ragione di farlo: non si pubblicano.

Poi il documento intero viene caricato in una chat per farsi trovare le contraddizioni, e il secondo insieme (quello grande, quello mai esaminato) viene trasmesso per intero a una società terza. L’essenzialità è stata applicata all’uscita e mai all’ingresso. È lo stesso criterio: cambia solo dove lo si mette.

Che cosa la deroga giornalistica copre davvero

A questo punto arriva l’obiezione, ed è seria: il giornalismo ha un regime suo. L’articolo 85 del GDPRsi apre in una scheda nuova chiede agli Stati di conciliare la protezione dei dati con la libertà di espressione e di informazione, e il codice privacy italianosi apre in una scheda nuova lo fa agli articoli 136 e seguenti: il trattamento per finalità giornalistiche è consentito senza consenso dell’interessato, purché siano rispettate le regole deontologiche.

Vale la pena guardare esattamente che cosa quella deroga toglie. Toglie il consenso, allenta l’informativa e limita alcuni diritti dell’interessato (l’opposizione, in certi casi la cancellazione) perché altrimenti chiunque sia oggetto di un’inchiesta potrebbe fermarla chiedendo i propri dati.

Non tocca la sicurezza del trattamento, e non tocca il capitolo dei destinatari. La deroga esiste perché tu possa trattare quei dati senza chiedere il permesso alla persona su cui indaghi; non esiste perché tu possa trasmetterli a un fornitore qualunque senza pensarci. Sono due domande diverse, e la seconda non ha una risposta speciale per i giornalisti: ha la risposta che ha per tutti gli altri, cioè misure adeguate al rischio e minimizzazione.

La stessa domanda, fatta prima

Il vantaggio pratico di applicare l’essenzialità all’ingresso è che la risposta è quasi sempre più netta di quella all’uscita. Sulla pubblicazione il criterio è difficile: quel nome serve a capire il fatto? A volte sì, ed è una decisione che richiede una discussione.

Sul caricamento, no. La domanda diventa: il modello ha bisogno di sapere come si chiamano queste persone per fare quello che gli sto chiedendo? Le richieste vere (riassumi questi verbali, trova dove la versione del 2019 contraddice quella del 2021, elenca le date in ordine, traduci l’allegato) sono richieste sulla struttura di un testo. Nessuna di esse migliora perché il modello legge un cognome invece di «[FULLNAME_7]».

È la stessa ragione per cui i segnaposto reggono il lavoro dove un rettangolo nero non lo regge: cancellare rompe la frase e spesso non toglie niente dal file, sostituire lascia il testo utilizzabile e la corrispondenza con i valori veri sul tuo computer, dove la puoi cancellare quando l’inchiesta è chiusa.

Una nota sull’archivio

Le regole deontologiche hanno anche un articolo sulle banche dati di uso redazionale e sulla tutela degli archivi personali dei giornalisti, e non è un dettaglio d’epoca. Un archivio di redazione è la memoria lunga di un giornale, e le inchieste ci restano dentro per anni.

La domanda che conviene farsi non è se l’archivio sia protetto (di solito lo è) ma quante copie integrali di quel fascicolo esistono fuori dall’archivio: nella chat del desk, nel drive condiviso, nella posta di tre persone, nella cronologia di un servizio esterno. Le prime quattro le governa la redazione. L’ultima no, ed è l’unica che non ha una data di scadenza scritta da voi.

Da qui si continua

Le stesse domande, raccolte in una pagina sola: dove il problema si rompe in uno studio come il tuo, che cosa il programma riconosce, e le quattro cose che un cliente può chiedere.

Omissia per i giornalisti

Domande frequenti

Che cos’è l’essenzialità dell’informazione?

È il criterio dell’articolo 6 delle regole deontologiche sull’attività giornalistica: la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico resta legittima quando l’informazione, anche dettagliata, è indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione. In pratica chiede di distinguere ciò che serve a far capire il fatto da ciò che aggiunge solo identificazione.

Il giornalismo non ha un regime speciale nel GDPR?

Sì. L’articolo 85 del regolamento chiede agli Stati di conciliare protezione dei dati e libertà di espressione, e in Italia gli articoli 136 e seguenti del codice privacy consentono il trattamento per finalità giornalistiche senza consenso, nel rispetto delle regole deontologiche. È una deroga sugli obblighi verso l’interessato: consenso, informativa, alcuni diritti. Non è una deroga sulla sicurezza né sui destinatari.

Se un dato lo pubblicherò comunque, che senso ha toglierlo prima?

Che i dati che pubblicherai sono un sottoinsieme piccolo di quelli che stanno nel documento. Un fascicolo di quattrocento pagine contiene decine di persone che nel pezzo non compariranno mai: consulenti, dipendenti citati di sfuggita, controparti, familiari. Caricando il documento intero li si trasmette tutti a un fornitore, e nessuno di loro è nella storia.

Vale anche per i dati sulla salute o sulle vicende giudiziarie?

Vale soprattutto per quelli. Le regole deontologiche dedicano articoli specifici alla dignità delle persone malate, alla sfera sessuale e alla cronaca giudiziaria, e il GDPR li tratta come categorie particolari. Sono anche i dati per cui la differenza fra «indispensabile alla storia» e «presente nel documento» è più larga.

Fonti

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