C’è una regola nel giornalismo italiano che esiste da prima delle chat, è scritta bene e viene applicata ogni giorno: si pubblica quello che serve a capire il fatto, non tutto quello che si sa. Vale la pena riprenderla in mano, perché è già la risposta a una domanda che sembra nuova.
Il criterio, per come è scritto
Le regole deontologichesi apre in una scheda nuova sul trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica (provvedimento del Garante del 29 novembre 2018, in vigore dal gennaio successivo) dedicano l’articolo 6 all’essenzialità dell’informazione. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale resta nell’esercizio del diritto di cronaca quando l’informazione, anche dettagliata, è indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione.
È un criterio elegante perché non fa elenchi. Non dice «non si pubblica l’indirizzo»: dice che l’indirizzo si pubblica se senza di quello il fatto non si capisce, e non si pubblica se serve solo a farti sapere dove abita quella persona. La stessa raccolta di regole torna sul punto negli articoli dedicati alla dignità delle persone malate, alla sfera sessuale e alla cronaca giudiziaria, che sono i tre posti in cui la tentazione del dettaglio in più è più forte.
Il criterio funziona, ed è applicato con serietà nelle redazioni che lo prendono sul serio. Il punto di questo articolo è che viene applicato in un momento solo, e che quel momento non è più l’unico che conta.
Due insiemi, e quello più grande non si guarda mai
Prendi un’inchiesta vera. Un fascicolo di quattrocento pagine, o tremila mail, o due anni di delibere. Ora considera due insiemi di persone.
Il primo è chi finisce nel pezzo: quattro nomi, forse sei. Su ognuno di loro la redazione farà esattamente il ragionamento dell’articolo 6, e con il legale della testata se serve. Questo insieme è piccolo e sorvegliato.
Il secondo è chi sta nel documento: il consulente che ha firmato una perizia nel 2019, l’impiegata che compare in copia in una mail di servizio, il fornitore di un appalto minore, il familiare citato in un allegato, il dipendente che ha protocollato. Sono decine di persone che non hanno nessun ruolo nella storia, che non compariranno mai in pagina e sul cui conto nessuno farà mai il ragionamento dell’essenzialità, perché non c’è ragione di farlo: non si pubblicano.
Poi il documento intero viene caricato in una chat per farsi trovare le contraddizioni, e il secondo insieme (quello grande, quello mai esaminato) viene trasmesso per intero a una società terza. L’essenzialità è stata applicata all’uscita e mai all’ingresso. È lo stesso criterio: cambia solo dove lo si mette.
Che cosa la deroga giornalistica copre davvero
A questo punto arriva l’obiezione, ed è seria: il giornalismo ha un regime suo. L’articolo 85 del GDPRsi apre in una scheda nuova chiede agli Stati di conciliare la protezione dei dati con la libertà di espressione e di informazione, e il codice privacy italianosi apre in una scheda nuova lo fa agli articoli 136 e seguenti: il trattamento per finalità giornalistiche è consentito senza consenso dell’interessato, purché siano rispettate le regole deontologiche.
Vale la pena guardare esattamente che cosa quella deroga toglie. Toglie il consenso, allenta l’informativa e limita alcuni diritti dell’interessato (l’opposizione, in certi casi la cancellazione) perché altrimenti chiunque sia oggetto di un’inchiesta potrebbe fermarla chiedendo i propri dati.
Non tocca la sicurezza del trattamento, e non tocca il capitolo dei destinatari. La deroga esiste perché tu possa trattare quei dati senza chiedere il permesso alla persona su cui indaghi; non esiste perché tu possa trasmetterli a un fornitore qualunque senza pensarci. Sono due domande diverse, e la seconda non ha una risposta speciale per i giornalisti: ha la risposta che ha per tutti gli altri, cioè misure adeguate al rischio e minimizzazione.
La stessa domanda, fatta prima
Il vantaggio pratico di applicare l’essenzialità all’ingresso è che la risposta è quasi sempre più netta di quella all’uscita. Sulla pubblicazione il criterio è difficile: quel nome serve a capire il fatto? A volte sì, ed è una decisione che richiede una discussione.
Sul caricamento, no. La domanda diventa: il modello ha bisogno di sapere come si chiamano queste persone per fare quello che gli sto chiedendo? Le richieste vere (riassumi questi verbali, trova dove la versione del 2019 contraddice quella del 2021, elenca le date in ordine, traduci l’allegato) sono richieste sulla struttura di un testo. Nessuna di esse migliora perché il modello legge un cognome invece di «[FULLNAME_7]».
È la stessa ragione per cui i segnaposto reggono il lavoro dove un rettangolo nero non lo regge: cancellare rompe la frase e spesso non toglie niente dal file, sostituire lascia il testo utilizzabile e la corrispondenza con i valori veri sul tuo computer, dove la puoi cancellare quando l’inchiesta è chiusa.
Una nota sull’archivio
Le regole deontologiche hanno anche un articolo sulle banche dati di uso redazionale e sulla tutela degli archivi personali dei giornalisti, e non è un dettaglio d’epoca. Un archivio di redazione è la memoria lunga di un giornale, e le inchieste ci restano dentro per anni.
La domanda che conviene farsi non è se l’archivio sia protetto (di solito lo è) ma quante copie integrali di quel fascicolo esistono fuori dall’archivio: nella chat del desk, nel drive condiviso, nella posta di tre persone, nella cronologia di un servizio esterno. Le prime quattro le governa la redazione. L’ultima no, ed è l’unica che non ha una data di scadenza scritta da voi.