Il 17 dicembre 2024 il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il parere 28/2024si apre in una scheda nuova, nato da una richiesta di chiarimenti dell’autorità irlandese. Riguarda i modelli di intelligenza artificiale e i dati personali, ed è il documento che ha messo per iscritto la cosa che molti davano per scontata al contrario.
Un modello non è anonimo per il fatto di essere un modello
La tesi comoda era che un modello addestrato su dati personali, una volta addestrato, non contenesse più dati personali: dentro ci sono numeri, non testi. Il Comitato ha detto che non tutti i modelli che trattano dati personali possono considerarsi anonimi, e che la soglia per considerarne uno anonimo è alta.
Il criterio è duplice: deve essere trascurabile la probabilità di estrarre dal modello i dati personali usati per addestrarlo, e trascurabile quella di ottenerli attraverso le interrogazioni. E la valutazione va fatta caso per caso, non per categoria.
Perché questo riguarda anche chi non addestra niente
Uno studio professionale non addestra modelli, quindi la parte sull’addestramento sembra estranea. Ha però due conseguenze pratiche.
La prima è che «tanto il modello non conserva niente» smette di essere una risposta utilizzabile. Se la soglia dell’anonimato è alta per il fornitore che ha costruito il modello, non può essere bassa per il cliente che ci manda dentro un documento.
La seconda riguarda il legittimo interesse: il Comitato ha esaminato quando può reggere come base giuridica per l’addestramento, con il consueto esame in tre passaggi e un peso rilevante alle misure di mitigazione (fra cui la pseudonimizzazione e i dati sintetici) e alla trasparenza verso gli interessati. È il segnale che le misure tecniche non sono un contorno della valutazione: ne sono una parte.
Il punto sul trattamento iniziale illecito
Il parere affronta anche il caso in cui i dati di addestramento siano stati raccolti illecitamente, e conclude che, se il modello è stato anonimizzato, l’illiceità del trattamento iniziale non si trasmette alle operazioni successive, perché quelle non trattano più dati personali.
È la parte più discussa del documento, ed è utile a chi il modello lo usa per una ragione sola: mostra quanto tutto il ragionamento poggi sulla parola «anonimizzato», che il regolamento definisce in modo severo e che nel linguaggio commerciale si usa in modo largo.
La sentenza che ha spostato la linea, e verso dove
Nove mesi dopo il parere è arrivata una pronuncia che sposta il ragionamento dal modello al destinatario, ed è la cosa più utile che sia stata detta su questo argomento. Con la sentenza del 4 settembre 2025 nella causa C-413/23 Psi apre in una scheda nuova, il Garante europeo della protezione dei dati contro il Comitato di risoluzione unico, la Corte di giustizia si è occupata di commenti raccolti da un’autorità, spogliati dei dati identificativi e sostituiti con un codice alfanumerico, e trasmessi in quella forma a un revisore esterno.
La Corte ha detto due cose, e vanno tenute insieme. La prima: i dati pseudonimizzati non cessano automaticamente di essere personali, e chi li ha e ha la corrispondenza resta titolare, con gli obblighi di informazione che ne discendono. La seconda: se il destinatario non dispone dei mezzi ragionevolmente utilizzabili per risalire alle persone, per lui quel materiale può non essere un dato personale. La stessa informazione, cioè, può essere un dato personale in una mano e non esserlo in un’altra.
Applicata a un atto giudiziario con i segnaposto, questa è esattamente la descrizione del mestiere. Per lo studio, che tiene il dizionario fra [FULLNAME_1] e il nome vero, il testo è un dato personale pseudonimizzato e il GDPRsi apre in una scheda nuova si applica per intero: registro, base giuridica, misure. Per il fornitore del modello, che riceve un testo in cui non c’è nessun valore che riporti a una persona e non ha nessun mezzo ragionevole per ricostruirlo, quel testo può non essere un dato personale.
E questo spiega perché la domanda che decide non è mai «avete anonimizzato», ma dove sta la chiave. Se la corrispondenza è sul computer dello studio, la separazione fra le due mani è vera. Se è su un server del fornitore che riceve anche il testo, le due mani sono la stessa mano e la sentenza non serve a niente.
Le linee guida EDPB 02/2026: l’anonimato è un processo, non una tecnica
Il Comitato ha poi ripreso l’argomento in proprio. Le linee guida 02/2026si apre in una scheda nuova, adottate il 7 luglio 2026 e messe in consultazione pubblica fino al 30 ottobre, aggiornano il parere 05/2014 del Gruppo articolo 29 e cambiano l’impostazione: l’anonimato smette di essere una proprietà che una tecnica conferisce a un insieme di dati, e diventa il risultato di una valutazione, rifatta guardando chi ha i dati, quali mezzi ha ragionevolmente a disposizione e come cambia il contesto nel tempo.
Per chi lavora in uno studio la conseguenza è meno teorica di quanto sembri, ed è un cambio di verbo. Non si «anonimizza un documento» una volta e poi lo si può mandare ovunque per sempre: si valuta se, in quel passaggio, verso quel destinatario, resta un mezzo ragionevole per risalire a qualcuno. È il motivo per cui uno strumento serio mostra che cosa ha trovato invece di dichiarare che il documento è pulito: la dichiarazione è una promessa, l’elenco dei valori è una prova.
Le parole che conviene tenere separate
L’anonimizzazione, per il considerando 26, è una trasformazione dopo la quale l’interessato non è più identificabile con nessun mezzo ragionevolmente utilizzabile. La pseudonimizzazione, per l’articolo 4, numero 5, è un trattamento dopo il quale i dati non si possono più attribuire a una persona senza informazioni aggiuntive conservate separatamente: il dato resta personale, e il regolamento continua ad applicarsi.
Uno strumento che sostituisce i nomi con segnaposto e tiene un dizionario fa la seconda, per definizione, e chiamarla anonimizzazione è la cosa che non regge davanti a chi verifica. La differenza per esteso sta nell’articolo sulle due strade.
Il che non toglie niente all’utilità della pseudonimizzazione: il parere stesso la elenca fra le misure che pesano nella valutazione. Toglie soltanto la scorciatoia di dire che il problema non esiste più.