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Dire al cliente che usi l’AI: che cosa scrivere, e dove

6 min di lettura

In breve

  • L’articolo 13 della legge 132/2025 chiede di informare il cliente, e non prescrive né la forma né il momento.
  • Servono quattro affermazioni: per che cosa si usa, che cosa resta al professionista, che fine fanno i dati, a chi chiedere.
  • La frase sui dati si può scrivere solo se è vera, e il resto del testo non la copre.

Dal 10 ottobre 2025 la legge 132/2025si apre in una scheda nuova è in vigore, e l’articolo 13 riguarda tutte le professioni intellettuali. Dice che i sistemi di intelligenza artificiale si possono usare per attività strumentali e di supporto, con la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e che il cliente va informato in modo chiaro, semplice ed esaustivo.

La norma non dice come. Non prescrive un modulo, non impone una firma, non stabilisce quando. Questa libertà si legge come una buona notizia per due giorni, poi diventa la domanda vera: che cosa ci scrivo, e dove lo metto.

Che cosa deve dire, in concreto

«Chiaro, semplice ed esaustivo» esclude tre cose che si trovano spesso nelle prime bozze. Esclude la riga generica («lo studio può avvalersi di strumenti informatici avanzati»), che non è esaustiva. Esclude il paragrafo tecnico su modelli e architetture, che non è semplice. Ed esclude la clausola nascosta al punto quattordici di un mandato di sei pagine, che non è chiara.

Quello che serve sta in quattro affermazioni: per che cosa si usa lo strumento, che cosa resta in mano al professionista, che cosa succede ai dati del cliente, e a chi rivolgersi per saperne di più o per dire di no. Le prime due le chiede l’articolo 13; la terza la chiede il GDPRsi apre in una scheda nuova e senza di lei l’informativa è muta proprio sulla cosa che preoccupa; la quarta è quella che trasforma un avviso in una comunicazione.

Una versione che si può copiare

Questa è una traccia, non un modello legale: va adattata a come lo studio lavora davvero, perché un’informativa che descrive un uso diverso da quello reale è peggio di nessuna informativa.

«Nello svolgimento dell’incarico lo Studio si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per attività strumentali e di supporto: ricerca di precedenti, riassunto di documenti, prima stesura di testi. Ogni risultato è verificato e fatto proprio dal professionista, che resta l’unico responsabile del contenuto degli atti e dei pareri. I documenti che riguardano il cliente non vengono trasmessi a fornitori di intelligenza artificiale: i dati identificativi sono sostituiti con segnaposto su un programma che gira sui computer dello Studio, prima che qualunque testo venga inviato. Il cliente può chiedere in qualsiasi momento maggiori informazioni, o chiedere che nella propria pratica questi strumenti non vengano usati, scrivendo a [indirizzo].»

La terza frase è quella che regge tutta l’informativa, ed è anche l’unica che si può scrivere solo se è vera. Se lo studio incolla documenti in una chat pubblica, quella frase non si può mettere, e il resto del testo non basta a coprirla.

Dove metterla

Tre posti funzionano, e non si escludono. Nel mandato o nella lettera d’incarico, che è il documento in cui il cliente legge già le condizioni economiche e le modalità di lavoro: è il posto naturale, e ha il vantaggio di essere firmato. Nel preventivo, per gli incarichi che nascono da lì. In una informativa a parte consegnata insieme a quella privacy, che è la strada per aggiornare i clienti già in corso senza riaprire ogni mandato.

Quello che serve in tutti e tre i casi è la prova di averla data. Non perché la legge lo chieda in questi termini, ma perché l’onere di dimostrare l’adempimento cade su chi lo doveva, e una comunicazione a voce non ha data.

«Per iscritto e in anticipo» non c’è scritto, e conviene farlo

Vale la pena leggere il comma 2 per intero, perché quasi tutto quello che si trova scritto in giro gli aggiunge qualcosa: «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Non c’è «per iscritto», non c’è «preventivamente», non c’è un modulo.

La distinzione conta perché cambia che cosa si è tenuti a fare e che cosa è invece una scelta propria: alla chiarezza si è tenuti, sulla forma si decide. E la scelta ragionevole resta lo scritto, prima dell’incarico, per una ragione che non sta nella legge 132: la prova. Nel disciplinare e nel civile la domanda non sarà «avete informato», sarà «dimostrate di aver informato», e una frase detta in una prima riunione non ha una data, non ha un contenuto ricostruibile e non regge davanti a un cliente che sostiene di non averla sentita.

C’è anche una ragione più semplice: la prima frase del comma parla di rapporto fiduciario. Un cliente che scopre l’uso dell’intelligenza artificiale dopo, e da qualcun altro, non ha subito un danno: ha perso una cosa che la legge stessa dice di voler proteggere.

E c’è un secondo destinatario: chi lavora nello studio

La legge 132/2025 non parla solo di clienti. L’articolo 11 si occupa dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro e richiama l’obbligo informativo dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 152/1997si apre in una scheda nuova: quando il datore di lavoro impiega sistemi automatizzati che incidono sul rapporto, deve informare i lavoratori per iscritto, dicendo su che cosa il sistema incide, con quale finalità, con quale logica di funzionamento, quali categorie di dati usa e quali controlli sono previsti, e deve farlo almeno ventiquattro ore prima di una modifica significativa.

Qui la forma scritta c’è davvero, ed è la differenza che sorprende: verso il cliente la legge chiede chiarezza, verso il dipendente chiede un documento. Il confine di quando scatta è però stretto, e vale la pena non allargarlo per prudenza: la norma guarda ai sistemi che decidono o sorvegliano, cioè assunzione, assegnazione di compiti, valutazione, monitoraggio della prestazione. Uno strumento che riassume un documento o che sostituisce i nomi in un atto non decide niente su nessuno, e non fa scattare quell’obbligo.

Per uno studio con dipendenti la conseguenza pratica è di leggere l’elenco degli strumenti in uso e dividerlo in due colonne: quelli che aiutano a fare il lavoro, e quelli che dicono qualcosa sul lavoratore. La seconda colonna, di solito, è vuota, ed è bene saperlo con certezza invece che sperarlo.

La domanda che arriva subito dopo

Una volta scritta, la seconda domanda del cliente è sempre la stessa: e i miei documenti dove finiscono. È la domanda a cui conviene arrivare preparati, perché la risposta è anche l’unica parte verificabile di tutto il discorso.

«I dati identificativi vengono sostituiti prima che il testo esca, su un programma che gira sui nostri computer» è una risposta che si può mostrare: si apre il programma e la si fa vedere. È la ragione per cui Omissia lavora in locale e mostra ogni valore prima di sostituirlo. Che cosa comporti sul piano penale e disciplinare non farlo sta nell’articolo sul segreto.

Da qui si continua

Le stesse domande, raccolte in una pagina sola: dove il problema si rompe in uno studio come il tuo, che cosa il programma riconosce, e le quattro cose che un cliente può chiedere.

Omissia per gli avvocati

Domande frequenti

Dove va messa l’informativa sull’uso dell’AI?

La legge non lo prescrive: funzionano il mandato o la lettera d’incarico, il preventivo, oppure un’informativa a parte da consegnare insieme a quella privacy. Il mandato ha il vantaggio di essere firmato, l’informativa a parte quello di aggiornare i clienti già in corso senza riaprire nulla.

Basta una riga generica sugli «strumenti informatici avanzati»?

No. «Chiaro, semplice ed esaustivo» esclude la riga generica, che non è esaustiva; il paragrafo tecnico su modelli e architetture, che non è semplice; e la clausola al punto quattordici di un mandato di sei pagine, che non è chiara.

Il cliente può dire di no?

Può chiederlo, e l’informativa dovrebbe dirgli a chi rivolgersi. Non è un consenso ai sensi del GDPR (la base giuridica del trattamento è un’altra), ma un cliente che chiede di non usare quegli strumenti sulla sua pratica sta chiedendo una cosa ragionevole, e la risposta va data prima che la chieda.

L’informativa dev’essere per iscritto e prima dell’incarico?

Il testo dell’articolo 13 non lo dice: chiede che le informazioni siano comunicate «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», e basta. Molti commenti aggiungono «preventivamente e in forma scritta», che è un buon consiglio ma non è la norma. Conviene seguirlo lo stesso, perché a dover dimostrare di aver informato è il professionista, e una comunicazione a voce non ha data.

Fonti

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